IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge  15 marzo  1997, n. 59 e successive modificazioni,
recante  «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle  regioni  ed  agli  enti  locali  per  la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
  Visto  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni,   recante   «Conferimento   di   funzioni   e  compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti locali in
attuazione  del  capo  I  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59» e, in
particolare, l'art. 139;
  Visto,  in  particolare, l'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n. 112, che prevede: «Con le modalita' previste dai rispettivi
statuti  si  provvede  a trasferire alle regioni a statuto speciale e
alle  province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano gia'
attribuite,  le  funzioni ed i compiti conferiti dal presente decreto
legislativo alle regioni a statuto ordinario»;
  Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, recante «Norme
di  attuazione  dello  statuto speciale della regione Sardegna per il
conferimento  di  funzioni  amministrative,  in attuazione del capo I
della legge n. 59 del 1997» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
12 ottobre  2000,  recante  «Individuazione  dei beni e delle risorse
finanziarie,  umane,  strumentali  e organizzative da trasferire alle
regioni  e  agli  enti  locali  per  l'esercizio delle funzioni e dei
compiti  amministrativi  in  materia  di  energia,  miniere e risorse
geotermiche,   di   competenza   del  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
12 ottobre  2000,  recante  «Individuazione  dei beni e delle risorse
finanziarie,   da  trasferire  alle  regioni  per  l'esercizio  delle
funzioni e dei compiti amministrativi in materia ambientale»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
12 ottobre  2000,  recante  «Individuazione  dei beni e delle risorse
finanziarie,  umane,  strumentali  e organizzative da trasferire alle
regioni  e  agli  enti  locali  per  l'esercizio delle funzioni e dei
compiti  amministrativi  di  cui all'art. 105 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, in materia di trasporti»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
26 maggio  2000,  recante  «Individuazione  dei  beni e delle risorse
finanziarie,  umane,  strumentali  e organizzative da trasferire alle
regioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria ai sensi del
titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
12 settembre 2000, recante «Individuazione delle risorse finanziarie,
umane,  strumentali  e  organizzative  da trasferire alle regioni per
l'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di
istruzione  scolastica,  di  cui  agli articoli 138 e 139 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
12 settembre 2000, recante «Individuazione delle risorse finanziarie,
umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli
enti   locali   per   l'esercizio   delle   funzioni  e  dei  compiti
amministrativi in materia di polizia amministrativa»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
13 novembre  2000 recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra
le  regioni  e  tra  gli  enti  locali per l'esercizio delle funzioni
conferite  dal  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia
di energia, miniere e risorse geotermiche»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
13 novembre  2000 recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra
le  regioni  per  l'esercizio  delle  funzioni  conferite dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia ambientale»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
13 novembre  2000 recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra
le  regioni  e  tra  gli  enti  locali per l'esercizio delle funzioni
conferite  dal  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia
di trasporti»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
13 novembre  2000 recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra
le  regioni  per  l'esercizio  delle  funzioni  conferite dal decreto
legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  in  materia di salute umana e
sanita' veterinaria»;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
13 novembre  2000 recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra
le  regioni  e  tra  gli  enti  locali per l'esercizio delle funzioni
conferite  dal  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia
di istruzione scolastica»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
14 dicembre  2000 recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra
le  regioni  e  tra  gli  enti  locali per l'esercizio delle funzioni
conferite  dal  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia
di polizia amministrativa»;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
22 dicembre  2000 recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra
gli  enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto
legislativo   31 marzo   1998,   n.   112,   in  materia  di  polizia
amministrativa, di istruzione scolastica e protezione civile»;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
14 dicembre  2000,  n. 446, recante «Individuazione delle modalita' e
delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'art.
7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;
  Visto  l'art.  52,  comma 3,  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388
(legge finanziaria 2001);
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo
2001,  recante «Ripartizione e trasferimento alle regioni e agli enti
locali  delle  risorse finanziarie di cui all'art. 52, comma 3, della
legge   23 dicembre   2000,   n.   388,   in   materia   di   polizia
amministrativa»;
  Tenuto   conto   che   il   CCNL  del  comparto  Ministeri  prevede
l'inquadramento del personale per area e non piu' per qualifica;
  Considerato  che,  per  quanto riguarda la funzione «trasporti», il
trasferimento delle risorse finanziarie ed umane deve avvenire per le
funzioni  di  cui  all'art. 105, commi 2 e 3, del decreto legislativo
31 marzo  1998,  n. 112, ad esclusione di quella di cui all'art. 105,
comma 7,  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, trattandosi
di  funzione  esercitata  dall'Autorita'  portuale  di  Olbia e Golfo
Aranci;
  Considerato  che,  per  quanto  riguarda  la  funzione  «istruzione
scolastica», il trasferimento delle risorse finanziarie ed umane deve
avvenire  limitatamente  alla  funzione  conferita alle province e ai
comuni  della  regione  Sardegna,  essendo  in  corso  un processo di
ridefinizione  nell'esercizio  della funzione alle regioni, a seguito
della riforma del titolo V della Costituzione;
  Considerato  che  la legge regionale della Sardegna 12 luglio 2001,
n. 9, ha istituito, ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1997, n.
4,   le   province   di   Carbonia-Iglesias,   del  Medio  Campidano,
dell'Ogliastra  e  di  Olbia-Tempio,  e  che  di  tale istituzione si
intende   tenere   conto   in  sede  di  ripartizione  delle  risorse
finanziarie,  umane, strumentali e organizzative gia' individuate dai
citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  legge  regionale  della  Sardegna  12 giugno 2006, n. 9,
recante «Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali», con la
quale  la regione Sardegna ha provveduto a conferire agli enti locali
della  regione  funzioni  e compiti amministrativi che non richiedono
l'esercizio unitario a livello regionale;
  Visto  il  decreto del Presidente della regione Sardegna n. 115 del
13 dicembre  2006  con  il  quale  sono  stati approvati i criteri di
riparto  e  la  ripartizione  delle  risorse  agli  enti  locali  per
l'esercizio delle funzioni conferite con la legge regionale 12 giugno
2006, n. 9, come stabilito nell'intesa regione-enti locali, stipulata
in  data  13 novembre  2006  e  adottata dalla giunta regionale nella
seduta  del  28 novembre  2006,  in  materia  di ambiente, trasporti,
salute  umana  e sanita' veterinaria, istruzione scolastica e polizia
amministrativa;
  Vista  la  nota  prot. n. 39/2007 dell'8 febbraio 2007 con la quale
l'Unione  province sarde ha chiesto l'attivazione delle procedure per
il  trasferimento alle province della regione Sardegna delle funzioni
in  materia  di  energia  di  cui all'art. 31 del decreto legislativo
31 marzo  1998,  n.  112  e  di cui all'art. 21 della legge regionale
della Sardegna 12 giugno 2006, n. 9;
  Sentita  la  regione  Sardegna e gli enti locali del proprio ambito
territoriale;
  Acquisito  in  data  20 settembre  2007  il parere della Conferenza
unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Sentite   le   organizzazioni  sindacali  rappresentative  in  data
20 luglio 2007;
  Sentiti   il   Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,   il
Sottosegretario  di  Stato  per  le  riforme  e  le innovazioni nella
pubblica  amministrazione,  il  Ministro  dell'interno,  il  Ministro
dell'ambiente  e  tutela del territorio e del mare, il Ministro della
pubblica  istruzione,  il  Ministro  della  salute, il Ministro dello
sviluppo economico e il Ministro dei trasporti;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
15 giugno  2006 recante delega al Ministro per gli affari regionali e
le  autonomie  locali,  all'art. 1, lettera f), per l'elaborazione di
provvedimenti  di  natura  normativa ed amministrativa concernenti le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano, anche con
riguardo  alle  norme  di  attuazione  degli  statuti,  e all'art. 2,
lettera d),    per   la   definizione   delle   iniziative   inerenti
all'attuazione  del  capo  I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli
adempimenti  ad  esso  conseguenti,  con  particolare  riferimento al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                       Ambito di applicazione

  1.  Il presente decreto, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
decreto  legislativo  17 aprile 2001, n. 234, individua e attribuisce
alla  regione  Sardegna,  alle  province e ai comuni della regione, a
decorrere   dal  1° gennaio  2008,  le  risorse  finanziarie,  umane,
strumentali  e  organizzative,  come quantificate e specificate nelle
allegate   tabelle,  in  materia  di  energia,  ambiente,  trasporti,
istruzione scolastica, polizia amministrativa, salute umana e sanita'
veterinaria,   per   l'esercizio   dei   compiti   e  delle  funzioni
amministrative  conferite  dal decreto legislativo 17 aprile 2001, n.
234  e  disciplinate  con la legge regionale della Sardegna 12 giugno
2006,  n.  9,  tenuto  conto  della ripartizione delle risorse tra la
regione e gli enti locali.
  2. Ai soli fini dell'applicazione del presente decreto per province
della regione si intendono le province di Cagliari, Nuoro, Oristano e
Sassari,  nonche' le province istituite con legge regionale 12 luglio
2001, n. 9, in attuazione della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4,
di  Carbonia-Iglesias,  del  Medio  Campitano,  dell'Ogliastra  e  di
Olbia-Tempio.